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Il gigantesco blocco di puddinga del Promontorio di Portofino costituisce l'area protetta costiera più a nord del Mediterraneo occidentale, tra freschi boschi europei e la calda macchia mediterranea, tra civiltà del castagno e dell'ulivo, tra tradizione contadina e marinara. Protetto dal 1935, ospita una delle maggiori concentrazioni floristiche del Mediterraneo, una notevole varietà di uccelli e invertebrati, importanti testimonianze architettoniche, paesaggi tra i più celebri del mondo. I fondali conservano l'intera gamma delle biocenosi marine dell'Alto Tirreno. Il Promontorio, situato a circa 20 chilometri da Genova, rappresenta uno degli scenari più suggestivi della Riviera ligure. Esso comprende lo sperone roccioso di Punta Chiappa ad ovest, le stupende insenature di Cala dell’Oro e San Fruttuoso e la protuberanza orientale di Punta Carega. I fondali scendono verticalmente per 20-30 metri, giungendo alla profondità di 50 metri, dove si trovano ampie distese sabbiose. La presenza costante di fessure, anfratti e tettoie con orientamento diverso costituiscono l’ambiente ideale per il riparo di numerose specie di pesci e molluschi e, in diverse località, è presente anche la Posidonia oceanica. Meraviglioso il corallo rosso (Corallium rubrum) che caratterizza alcuni tratti di falesia sommersa. Particolare attrattiva per i subacquei è il ‘Cristo degli abissi’ che qui accoglie i suoi visitatori a braccia aperte.
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ZONA A
La zona A comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell’Oro). In tale area sono vietati:
- l’asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- la navigazione l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore dell’area naturale marina protetta;
- la balneazione;
- la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata
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ZONA B
In tale zona sono vietati:
- l’ancoraggio;
- l’ormeggio non regolamentato;
- la pesca subacquea.
Sono invece consentiti:
- l’accesso a remi e vela ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa) dotate o meno di motore, autorizzate esplicitamente dall’ente gestore dell’area naturale marina protetta, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
- la navigazione delle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, e quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonché a quella per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore dell’area protetta;
- l’accesso alle imbarcazioni a motore per l’esercizio della pesca professionale riservata ai pescatori residenti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno la propria sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall’ente gestore dell’area protetta;
- l’ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra, appositamente predisposte dall’ente gestore;
- la balneazione;
- le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);
- il prelievo di organismi minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzati dall’ente gestore;
- l’attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello; l’attività di pesca sportiva da natante con l’uso di canna o lenze da fermo esercitata da cittadini dei comuni territorialmente interessati
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ZONA C
In tale zona sono vietati:
- l’ancoraggio;
- l’ormeggio non regolamentato;
- la pesca subacquea.
Sono invece consentiti:
- l’accesso ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa), dotate o meno di motore, ad una velocità massima di 5 nodi, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
- l’accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e, soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore dell’area naturale marina protetta;
- l’accesso alle imbarcazioni a motore per l’esercizio della pesca professionale riservata ai pescatori residenti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che risultino avere propria sede nei comuni e nei luoghi territorialmente interessati alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi autorizzati dall’ente gestore;
- l’ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra, appositamente predisposte dall’ente gestore;
- la balneazione;
- le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografie, riprese, turismo subacqueo, etc.);
- il prelievo di organismi minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall’ente gestore;
- la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva. La navigazione nella fascia di mare prospiciente l’area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 1.000 metri a partire dal confine dell’area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi.
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