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TURISMO NAUTICO > Parchi Marini > Porto Cesareo


Il "porto naturale" di Porto Cesareo si affaccia sull’Isola Grande, detta anche Isola dei Conigli. Essa dista solo 500 m dalla costa ed è ricoperta di una folta pineta di ‘Pino d’Aleppo’ e da acacie, creata dai forestali nel 1952. I fondali presentano un caratteristico ambiente sub-tropicale con associazioni animali molto particolari e tipiche dei mari caldi. Il coralligeno, per la presenza di madreporari, si trova a profondità minime ed a brevissima distanza dalla costa. Si incontrano infine coloratissimi nudibranchi ed il gasteropode "Mitra zonata", la cui conchiglia scura a fasce marroni chiare è molto ricercata e considerata una vera rarità dai collezionisti.

Normativa di riferimento
Istituzione
Ente gestore
Regione
Provincia
Comuni
Superficie
Legge 31.12.1982 n. 979
DM 12.12.1997 (G.U. n 45 del 24.02.1998)
La provincia di Lecce si è candidata per la gestione
Puglia
Lecce
Porto Cesareo, Nardò
17.156,90 ha
   
ZONA A

In tale zona sono vietati:

  1. l’asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  2. la navigazione, l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente di gestione della riserva;
  3. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  4. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
  5. l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
  6. l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;
  7. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area.

 

La navigazione nella fascia di mare prospiciente la suddetta area, per una larghezza di circa 1.000 metri a partire dal confine dell’area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi.

ZONA B

In tale zona sono consentiti:

  1. l’accesso e la navigazione purché effettuati a velocità non superiore ai 10 nodi;
  2. la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonché a quelle per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore della riserva;
  3. l’accesso a motore alle imbarcazioni per l’esercizio della pesca professionale ai pescatori espressamente autorizzati dall’ente gestore dell’area marina protetta con mezzi selettivi autorizzati dal medesimo ente;
  4. la balneazione;
  5. le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);
  6. il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall’ente gestore;
  7. l’attività di pesca sportiva con canna e senza mulinello con lenza da fermo.

 

In quest’area sono vietati:

  1. l’ancoraggio;
  2. la pesca subacquea;
  3. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
  4. l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
  5. l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;
  6. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area.
ZONA C

In tale zona sono consentiti:

  1. l’accesso e transito ad imbarcazioni dotate o meno di motore purché osservino una velocità non superiore a dieci nodi per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
  2. l’accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore della riserva;
  3. l’esercizio della pesca professionale, con i mezzi selettivi autorizzati dall’ente gestore dell’area marina protetta;
  4. l’ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dall’ente gestore, con particolare riferimento all’area compresa tra la Penisola della Strega e la terraferma;
  5. la balneazione;
  6. le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);
  7. il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall’ente gestore;
  8. la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva.

 

In quest’area sono vietati:

  1. l’ancoraggio;
  2. l’ormeggio non regolamentato;
  3. la pesca subacquea;
  4. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
  5. l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
  6. l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;
  7. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area.


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