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ZONA A
In tale zona sono vietati:
- l’asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- la navigazione, l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente di gestione della riserva;
- la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
- l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
- l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area.
La navigazione nella fascia di mare prospiciente la suddetta area, per una larghezza di circa 1.000 metri a partire dal confine dell’area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi. |
ZONA B
In tale zona sono consentiti:
- l’accesso e la navigazione purché effettuati a velocità non superiore ai 10 nodi;
- la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonché a quelle per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore della riserva;
- l’accesso a motore alle imbarcazioni per l’esercizio della pesca professionale ai pescatori espressamente autorizzati dall’ente gestore dell’area marina protetta con mezzi selettivi autorizzati dal medesimo ente;
- la balneazione;
- le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);
- il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall’ente gestore;
- l’attività di pesca sportiva con canna e senza mulinello con lenza da fermo.
In quest’area sono vietati:
- l’ancoraggio;
- la pesca subacquea;
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
- l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
- l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area.
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ZONA C
In tale zona sono consentiti:
- l’accesso e transito ad imbarcazioni dotate o meno di motore purché osservino una velocità non superiore a dieci nodi per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
- l’accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione nei modi esplicitamente autorizzati dall’ente gestore della riserva;
- l’esercizio della pesca professionale, con i mezzi selettivi autorizzati dall’ente gestore dell’area marina protetta;
- l’ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dall’ente gestore, con particolare riferimento all’area compresa tra la Penisola della Strega e la terraferma;
- la balneazione;
- le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);
- il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall’ente gestore;
- la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva.
In quest’area sono vietati:
- l’ancoraggio;
- l’ormeggio non regolamentato;
- la pesca subacquea;
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
- l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
- l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area.
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