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ZONA A
In tale zona sono consentiti:
- l’accesso al personale dell’ente gestore, per attività di servizio e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
- le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dall’ente gestore, secondo percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
- l’ormeggio dei natanti per le attività di cui sopra;
- la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura dell’ente gestore;
- l’accesso, ma non l’ormeggio e l’ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di motore, il cui numero sarà regolamentato dall’ente gestore.
In tale zona è, invece, vietata qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale.
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ZONA B
In tale zona sono consentite:
- la navigazione a natanti ed imbarcazioni, a velocità ridotta;
- l’ormeggio di natanti ed imbarcazioni per attività di servizio e di ricerca scientifica autorizzata;
- l’ormeggio di natanti ed imbarcazioni private, in zone appositamente predisposte dall’ente gestore;
- la piccola pesca con attrezzi selettivi e che no danneggino i fondali (reti da posta, circuizione con imbarcazioni entro i 10 metri l.f.t.) ai pescatori professionisti dei comuni inclusi nell’area naturale marina protetta;
- le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali e degli organismi marini;
- la balneazione;
- la pesca sportiva con le lenze e le canne da fermo.
In tale zona è, invece, vietata la pesca a strascico nonché la pesca subacquea.
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ZONA C
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, l’attività di pesca professionale, pesca sportiva e pesca subacquea potranno essere regolamentate dall’ente gestore. |