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NORME NAUTICA > Norme sci nautico 

A) LEGISLAZIONE INERENTE LO SCI NAUTICO
La pratica dello sci nautico in Italia, sia in acque marittime che in acque interne - pubbliche o cosiddette private - alla data attuale è regolamentato dalle disposizioni legislative sottoelencate in attesa di apposite norme CE che sono in corso di stesura. Elenchiamo di seguito le disposizioni interessanti questa attività sportiva precisando, al caso, se qualcuna è stata superata. Tutte le disposizioni nazionali - dal n° 1 al n° 7 - sono elencate in ordine cronologico.
  1. CODICE DELLE NAVIGAZIONE - Libro I - Titolo VIII - Capo IV Dell'esercizio della navigazione interna (allegato 1 )
  2. MINISTERO della MARINA MERCANTILE - D.M. 26-1-1960,G.U. 4-2-1960, n°29, modificato con D.M. 15-7-1974,G.U. 30-10-1974, n° 283. Disciplina dello sci nautico. (allegato 2 )
  3. MINISTERO dei TRASPORTI - Decreto 18-9-1986 - G.U. n° 230 del 3-10-1986 Norme per l'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, traino e retrovisivi, con relativo allegato. (Sostituito con D. 20-7-1994, n° 550 -G.U. n° 225 del 26-9-1994) (allegato 3)
  4. MINISTERO dei TRASPORTI - Decreto 14-6-1988 - G.U. n° 152 del 30-6-1988 Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18-9-1986 concernente l'approvazione dei sistemi di aggancio, traino e retrovisivi, utilizzati per lo sci nautico. (allegato 4)
  5. MINISTERO dei TRASPORTI - Direzione Generale M.C.T.C. -Serv. Auton. Navig. Interna - Div. II - Prot. N° 685/N05/5 del 16-6-1988. D.M. n° 1740/N05/5 del 14-6-1988 che sospende fino al 1 gennaio 1992 la validità del D.M. 1716/N05/5 del 18-9-1986. (allegato 5 )
  6. MINISTERO dei TRASPORTI - Decreto 11-6-1992 - G.U. n° 170 del 21-7-1992 Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 18-9-1986 che disciplina lo sci nautico nelle acque interne. ( Sospensione fino al 1-1-1993 del D.M. in oggetto ). (allegato 6)
  7. MINISTERO dei TRASPORTI e della NAVIGAZIONE - Decreto 20-7-1994, n° 550. Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne. (allegato 7 ) Nel corso dell'esame comparativo si terranno anche presenti le leggi e decreti sottoelencati . Per ciascuna viene menzionato l'articolo e/od il paragrafo che può avere connessione con la pratica dello sci nautico.
  8. MINISTERO della MARINA MERCANTILE - Testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n° 50 recante : " Norme sulla navigazione da diporto" . Art.1 - comma 4 - paragr. 4) == Art. 13 - comma 1 - paragr. b) e i commi 2 - 3 - 5 - 6 == Art. 14 == Art. 18 - comma 2
  9. PRESIDENZA della REPUBBLICA - D.L. 14.8.1996, n° 436 -Supplem. Ord. G.U. n° 198 del 24.8.1996 Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Art.2 - comma 1 - paragr. a),d),e) == Art. 4 == Art. 5 == Art.6 - comma 1 - paragr. a) 1 / e paragr. b) e c) == Art. 7 - comma 1 == Art. 12 - comma 1 - paragr.c), d) == Art. 13 - comma 6 == Art. 17 == Art.18 - comma 2 ( in conformità a regolamenti federali.)
  10. PRESIDENZA della REPUBBLICA - D.L. 11.6.1997, n° 205 - G.U. n° 155 del 5-1997. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 -8-1996, n°436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Art. 1 - comma 1 - e comma 2 (Si evidenzia il comma 2 che recita : Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana).
  11. PRESIDENZA della REPUBBLICA - L. 30-11-1998,N° 413. Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore. Art. 12 - sostituisce l'art. 12 del D.L. 14.8.1996, n° 436
  12. MINISTERO dei TRASPORTI e della NAVIGAZIONE - D. 5.10.1999, N° 478. Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. Art. 11-"Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive" che si riporta :
    1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.
    2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.
    3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Le leggi ed i decreti sopra elencati NON vengono riprodotti integralmente in allegato. Non vengono prese in esame i decreti emessi dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativamente alla individuazione delle caratteristiche tecniche dei componenti delle dotazioni di sicurezza. Sono ora da prendere in esame le leggi Regionali: segnaliamo che la più vecchia in ordine cronologico è della Regione Veneto (nostro rif. N° 15/a ) ed è quella che apre la via alle leggi regionali relative allo sci nautico. Quelle a nostra conoscenza e disponibili sono quelle che si elenca di seguito. Anche queste non verranno riportate in allegato integralmente in quanto non formano la parte essenziale di questo esame. Riguardano solo ed esclusivamente situazioni locali, che, ancorché si stiano diffondendo ed uniformando , non rappresentano ancora la totalità della legislazione delle Regioni ma quasi. In esse viene infatti riscontrato una rispondenza alle norme legislative in proposito ma soprattutto alle disposizioni che concernono l'ecologia.
  1. VENETO
    a. Legge Regionale del 24.7.1981 - n° 42 -B.U.R.V. n° 33 del 27.7.1981. Norme per l'esercizio del trasporto in conto proprio in navigazione interna e norme integrative della Legge Regionale n° 47 del 8.5.1980. Vedere art. 5 che riguarda lo sci nautico. b. Legge Regionale - 2.11.1983, n° 52 - B.U.R.V. n°52 del 4.11.1983 - Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Veneto, Lombardia e la Provincia Autonome di Trento - Art. 12. (L'intesa con la Regione Lombardia è superata dalla legge successivamente emanata dalla stessa in proposito).
  2. PROVINCIA di TRENTO
    a. Legge Provinciale - 31.10.1983, n°36 - B.U.P.T. n° 58 del 15.11.1983 - Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia Autonoma di Trento - Art. 13. (L'intesa con la Regione Lombardia è superata dalla legge successivamente emessa dalla stessa in proposito.)
  3. UMBRIA
    a. Legge Regionale - 19.7.1988, n° 23 - B.U.R.U. n° 48 del27.7.1988 -Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno -Art.5,8 e 16. b. Legge Regionale - 27.3.2000, n°31 - B.U.R.U. n° 21 del 7.4.2000- Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19.7.1988, n° 23 - Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno. c. Provincia di PERUGIA - Consiglio Provinciale prot. N° 1904 - Deliberazione n° 70 del 28.6.2000 - Legge Regionale n° 31/2000 - Art. 5 della L.R. 23/88 - Approvazione - regolamento per lo sci nautico . Provvedimenti per natanti minori.
  4. MOLISE
    a. Giunta Regionale . Regolamento - Disciplina della navigazione sulle acque interne- Revisione effettuata in data 19.2.1997 dalla terza commissione. (Vedasi in proposito art. 4e 9 del vecchio testo che si asserisce essere invariato.)


Queste sono le varie disposizioni vincolanti di cui si è in possesso alla data della presente. Però già questa limitata disponibilità di leggi regionali consente di analizzare le possibili connessioni che esistono tra queste e la nostra attività sportiva al fine di poter uniformare e completare, se possibile come è avvenuto già in alcune occasioni, le disposizioni perché non siano a nostro nocumento.

Si tenterà anche di analizzare le responsabilità dirette ed indirette che potrebbero venir imputate alla Federazione e per essa direttamente ai componenti il Consiglio Federale, nel caso sorgessero occasioni di contendere od incidenti per i quali le compagnie di assicurazione potrebbero adire a vie legali.

Verranno formulati, dopo la esposizione diciamo così tecnica, interrogativi al legale per casi dubbi, per i quali si ritiene utile avere parere esplicativo. Questa analisi viene originata dal fatto che sono state rilevate imprecisioni in alcune situazioni che, evolvendosi negativamente , potrebbero anche arrecare danno. La Federazione si assume delle responsabilità emanando regolamenti e dando autorizzazioni ad operare , quali il caso delle scuole. Necessita quindi che queste siano analizzate e, se del caso, rese conformi alla legislazione vigente. Si procederà analizzando basilarmente l'attività di sci nautico in tutte le sue possibilità.


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