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NORME NAUTICA  >  Norme sci nautico 

C) LO SCI NAUTICO AGONISTICO
Quando lo sci nautico diviene competizione è agonismo: non viene più praticato per divertimento - sia direttamente che usufruendo di "terzi" - ma per ottenere dei risultati. Risultati diversi che possono essere sia di abilità che di tempo di esecuzione o percorrenza. Risultati che vengono confrontati con quello ottenuti da altri e che si tenta sempre di migliorare. L'ottenere risultati necessita di mezzi tecnici sempre più idonei e questo porta ad una evoluzione delle unità di traino - in dipendenza anche alle varie "specialità" in cui si compete, specialità determinate, come similmente avviene per lo sci da neve, a seconda di cosa si vuole ottenere - delle attrezzature di traino e di quelle per praticare le varie specialità. Dalla normale coppia di sci per iniziare, si giunge a sciare a "piedi nudi" : un vasto campo quindi di possibilità. Vedremo di seguito quali sono le specialità agonistiche.
Assodato che lo sci nautico viene praticato anche agonisticamente vediamo quali leggi e regolamenti deve rispettare. Esiste una Federazione Mondiale che disciplina questo sport : è suddivisa in "regioni" che sono relazionate ai continenti. Questa determina i regolamenti base per le varie specialità che si possono praticare, definisce i tipi di unità da impiegare, i sistemi di attacco e di traino, le persone imbarcabili e quant'altro necessita appunto per la disciplina agonistica di questo sport. I regolamenti internazionali vedono di tener conto delle leggi vigenti nei vari Paesi che aderiscono alla Federazione Internazionale Ogni Nazione ha una sua propria Federazione che, partendo dai regolamenti base emanati appunto dalla Federazione Internazionale, li applica secondo le leggi vigenti nella stessa. L'Autorità di ogni nazione, in genere, con apposite disposizioni lascia ampia facoltà di regolamentazione alla propria Federazione nazionale. In Italia la legge che regola la pratica agonistica dello sci nautico è la legge 50 - art. 14 .
Il D.M. del 21.6.1960 e le successive modificazioni (Allegato 2 ) regolamenta la pratica di questo sport nelle acque marittime. Il D. 20.7.1994, n° 550 (Allegato 7) lo regolamenta nelle acque interne uniformandosi a quanto già disposto per le acque interne. L'Art. 5 di questo decreto stabilisce le norme base per la pratica agonistica dello sci nautico agonistico e demanda alla Federazione Italiana Sci nautico - F.I.S.N. - la regolamentazione. Conseguentemente per tutto quanto riguarda l'attività Federale e cioè scuole di sci federali agonistiche e per l'avviamento allo sport, allenamenti e competizioni gestite dalle Associazioni affiliate alla Federazione debbono applicare regolamenti emessi da questa e consone alle norme di legge esistenti. Le Associazioni seguendole, possono usufruire delle agevolazioni connesse.
Ovviamente sia per lo svolgimento di una attività agonistica e di scuola necessita poter disporre di "campi di gara" attrezzati. Per l'assegnazione di questi spazi d'acqua permanenti e di quelli temporanei per lo svolgimento di competizioni, come avviene anche in altre attività agonistiche sia acquatiche che terrestri che si svolgono in aree cosiddette pubbliche, si deve inoltrare richiesta alla Autorità preposta ed ottenere gli appositi permessi ed autorizzazioni. Vediamo di seguito, nei dettagli, come si procede per l'attività agonistica nel rispetto dei regolamenti e delle leggi.
  1. Leggi che disciplinano lo sci nautico agonistico.
    La disciplina sportiva e quindi agonistica dello sci nautico parte, come per le altre attività sportive che si disputano con unità a motore in acque pubbliche - marittime ed interne - dalla Legge n° 50 dell'11 febbraio 1971 e successiva modificazioni ed integrazioni (vedi aggiornamento pubblicato sul supplemento n° 52 delle G.U. del 28.6.1986) all'art. 14 nel quale, ancora a tale data, non è specificatamente indicata la FISN in quanto alla data originaria ( 1971) ancora non esisteva. Ma la vera disciplina agonistica e no che si richiama alla FISN ed alla quale di seguito ci riferiremo è quella dei Decreti di cui agli allegati 2 e 7
    Per l'allegato 7 vedasi specificatamente l'art. 5 che fà preciso riferimento all'art. 14 delle legge n° 50. Quindi l'attività dello sci nautico sotto l'aspetto diportistico, commerciale e sportivo agonistico è disciplinato dai decreti di cui all'allegato 2) per le acque marittime e 7) per le acque interne : entrambi fanno specifici riferimenti alla FISN quale ente preposto al controllo delle attività di scuola ed agonistico coi relativi annessi e connessi.
  2. Le specialità dello sci nautico.
    Lo sci nautico agonistico si suddivide in quattro specialità base .
    - discipline classiche ;
    - piedi nudi ;
    - wakeboard ;
    - velocità
    Ciascuna delle prime tre specialità base si suddivide a sua volta in sottospecialità.
    Non è compito di queste note analizzarle in quanto non interessano ai nostri fini e inoltre dispongono di appositi ,dettagliati regolamenti nazionali ed internazionali. Unica e notevole differenza è che tutte le specialità base utilizzano per gareggiare unità da diporto ( così è la loro definizione legale ai fini CE ) che hanno caratteristiche tecniche differenti e specifiche relative appunto alla specialità per cui vengono impiegate.
  3. Unità abilitate per lo sci nautico agonistico.
    La Federazione Internazionale ha individuato e designato le unità prodotte da diversi Cantieri di tutto il mondo ( purtroppo nessuno italiano) nei vari modelli idonei per ciascuna delle prime tre specialità. Riportiamo negli allegati I°) - II°) e III°) integralmente tali tabelle così come ci sono state inviate dall'Autorità Internazionale e che la FISN ha adottato per l'attività agonistica in Italia. Per la specialità "velocità" in cui il fattore base è appunto la velocità in acqua che può sviluppare il mezzo e soprattutto quelle che può "reggere" l'atleta - le gare di questa specialità non durano pochi minuti ! - la Federazione Internazionale e quella Nazionale ha adottato, sono state date solamente dimensioni massime dell'unità e dei valori di potenza massimi lasciando all'Atleta appunto scegliersi l'unità più a lui idonea in rapporto alle sue capacità atletiche. Quindi per la velocità le unità sono quelle scelte dagli atleti : debbono sottostare ad ogni gara al controllo dei "verificatori" che accertano la rispondenza delle stesse alle caratteristiche base ed alle norme di sicurezza precisate nei regolamenti internazionali e nazionali. La FISN, per agevolare le Associazioni non solo ai fini delle competizioni, ha istituito un Registro Nautico che rilascia una certificazione per ciascuna unità attestante l'idoneità delle stessa all' impiego per una determinata specialità. Questo secondo uno specifico regolamento di cui parleremo in seguito.
    Si potrà rilevare così che oltre ad unità per uso, diciamo così, agonistico e di scuola esistono anche altre unità che possono venire impiegate per allenamento fuori campo di gara, per tener in forma l'Atleta e gli aspiranti Atleti. E' bene precisare subito che la certificazione rilasciata dalla FISN attesta solo ed esclusivamente l'idoneità delle unità alla pratica dello sci nautico riferita ad una determinata specialità. Questo ai fini dell'utilizzo della stessa relativamente anche a disposizioni particolari che possono essere in vigore in determinate e specifiche acque sia pubbliche che private . La certificazione FISN rilasciata dall'apposito registro NON AUTORIZZA assolutamente l'unità anche solamente a navigare in acque sia pubbliche che private alle quali non è consentita la navigazione a motore od è limitata a valori di potenza limitati e non idonei alla pratica dello sci nautico o dove lo stesso è vietato per ragioni diverse e non viene concessa deroga. Rinviamo alla apposita successiva sezione l'esame delle possibili autorizzazioni alla navigazione e pratica dello sci concesse in via unica e in base a deroga di regolamenti specifici.
  4. Sistemi ed apparati di traino dello sciatore per uso agonistico
    Come già abbiamo rilevato per la pratica diportistica e commerciale dello sci nautico necessita che l'unità utilizzata disponga di sistemi di traino e dotazioni rispondenti a precise caratteristiche tecniche e che conseguentemente gli stessi siano certificati in proposito. Queste attrezzature sono specifiche per la pratica delle discipline classiche : diverse attrezzature vengono utilizzate per altre specialità. In Italia sono omologate solamente le attrezzature per le discipline classiche.
    Nella pratica agonistica le attrezzature necessarie per la pratica di una determinata specialità vengono identificate ed approvate dalla Federazione Internazionale e accettate da quella Nazionale, se compatibili con le leggi vigenti in proposito. La Federazione Nazionale può scegliere attrezzature particolari e autorizzarne l'impiego agonistico inserendo le stesse nei regolamenti, sotto la sua completa responsabilità. Per fare questo però necessita che il Consiglio Federale esamini la relazione di una Commissione Tecnica che abbia assodato la rispondenza delle attrezzature a caratteristiche meccaniche e di installazione che ne garantiscono la sicurezza d'uso, avvallate da prove tecniche o da documentazione probante e ne approvi l'uso assumendosi la responsabilità del caso ai fini dell'uso stesso e correlatamente alla polizza assicurativa relativa agli infortuni in gara, allenamento e scuola . Vedremo in seguito chi sottoscrive le polizze RC e per gare.
    Parimenti dicasi per eventuali appesantimenti dell'unità che superino le caratteristiche specifiche ed i carichi ammessi per l'unità certificate a norme CE . La Federazione Intrenazionale può descriverle, indicare delle marche o dei tipi e approvarne l'impiego in gara: la FISN può fare sue queste indicazioni e volendo, con la sua totale responsabilità, codificarle nei regolamenti anche per uso scuola ed allenamento. Non bisogna dimenticare che quello che vale per gare può non essere accettato dalle compagnie di Assicurazione nelle scuole e per gli allenamenti senza il benestare dell'Autorità preposta.
  5. Conduttore di unità agonistica.
    Per condurre una unità da diporto idonea alla pratica dello sci nautico necessita essere in possesso di patente nautica: per condurre una unità per la pratica dello sci nautico agonistico necessita qualcosa d'altro. La FISN richiede infatti che il conduttore abbia una esperienza in proposito e dimestichezza nella conduzione dell'unità nelle specifiche specialità, sia per allenamento sul campo che in gara. In gara esistono momenti delicati in cui l'abilità e l'esperienza del conduttore sono importanti. Questa abilitazione è ovviamente richiesta anche per condurre una unità scuola.
    L'abilitazione viene rilasciata a seguito di parere favorevole di apposita Commissione Federale emesso in base alla conoscenza di apposito regolamento e di prova pratica. (Vedi al proposito allegato 2 - art.7 - paragrafo a)
    Maestri ed Allievi Maestri durante il corso debbono superare anche le prove come conduttore.
  6. Addetti al salvamento.
    Sempre dall'(allegato 2 - art. 7 - paragrafo a) e dall'(allegato 7 - art. 4 - paragrafo 1) si evince che accanto al conduttore, a bordo dell'unità, deve esserci una persona abilitata al salvamento dalla Società di Salvamento Nazionale. E' particolarmente indispensabile la presenza dell'addetto al salvamento nelle scuole. La FISN organizza corsi in uno con la Società Nazionale di Salvamento rilasciando congiuntamente l'abilitazione.
  7. Maestri , scuole di sci nautico e tariffe inerenti.
    L'abilitazione all'insegnamento dello sci nautico, come si rileva dall'(allegato 2 - art. 7 - paragrafo c) viene rilasciata solo dalla FISN . Inoltre per quanto concerne le scuole sempre dall'allegato 2- paragrafo 6) dell'art. 7 viene precisato che le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla FISN.. A questo si aggiunge quanto precisato nell'allegato 2) art. 12 secondo paragrafo e nell'(allegato 7 -art. 7 - paragrafo 2 riguardo le tariffe da applicare nella pratica dello sci nautico per conto terzi : queste debbono essere approvate dalla locali Autorità sentito il parere in proposito delle FISN. Pertanto stà alla FISN effettuare controlli sulle Scuole di Sci nautico e concederne relativa autorizzazione. Sede, mezzi e servizi, unità impiegata, debbono evidentemente rispondere a quanto viene regolamentato dalla FISN , uniformemente per quanto avviene per i CAS : sono quindi soggette ad approvazione e controllo dalla loro rispondenza al regolamento e parimenti sono controllabili le tariffe.
  8. Registro Nautico Federale.
    La FISN ha istituito, da alcuni anni, il Registro Nautico per aiutare le Associazione affiliate nello svolgimento dell'attività di sci nautico, ostacolata da divieti e preclusioni frapposte avvalendosi di causali non probanti e capziose. Oltre alla comprensione del competente Ministero sono state evidenti quelle delle Amministrazioni Regionali e Provinciali che si sono avvalse della esperienza Federale per veder di favorire anche il nostro sport, valutando con la stessa le obiezioni sollevata da chi ben poca competenza, in genere, ha del problema ma si avvale di facili motivazioni mai probanti e probate. Sono evidenti le agevolazioni concesse dalla Regione Piemonte per il lago del Viverone e quelle della Provincia di Perugia per il lago Trasimeno. Dimostrano l'inconsistenza delle problematiche frapposte che si sono rivelate solo dannose alla comunità. Altre situazioni sono in corso di esame con la FISN per arrivare a soluzioni che consentano di praticare lo sci nautico. Il Registro certifica su richiesta ed in base a documentazione fornita o a controlli effettuati, che le imbarcazioni utilizzate per l'attività coordinata dalla FISN rispondono alle caratteristiche previste per legge sia per la sicurezza sia per la rispondenza alle norme ecologiche ed alle direttive CE. La FISN ha inserito ed inserisce nel registro le unità che rispondono alle caratteristiche previste dall'apposito regolamento : allegato IV° Si rileverà come la FISN ha considerato e considera tutte le possibilità rilevabili ed utilizzabili per agevolare l'attività delle Associazioni nel rispetto di tutte le leggi, decreti e normative emesse dalla Autorità preposte.
  9. Documenti che debbono dotare le unità da iscrivere al Registro Nautico.
    Secondo le direttive CE le unità da diporto circolanti nell'area della Comunità debbono disporre delle documantazione che già abbiamo menzionato e precisamente:
    • Certificato di conformità alle norme CE riferito al tipo di omologazione e certificazione rilasciato dal Cantiere Costruttore ( alleato V°).
    • Manuale del Proprietario rilasciato dal Cantiere con testo anche in italiano ( a norme CE)
    • Certificato d'uso del motore rilasciato dalla Autorità italiana in base a certificato di potenza rilasciato dal Costruttore del Motore e che deve accompagnare l'unità.
    Vedi al proposito allegato V° per quello originale ed allegato VII° per quello italiano. Inoltre l'unità deve essere coperta da polizza assicurativa come prescrive la legge. L'iscrizione al Registro avviene in base a questa documentazione ed al fatto che l'unità sia compresa tra quelle elencate dalla Federazione Internazionale od incluse dalla FISN. Se l'unità non rientra tra queste l'Associazione deve allegare alla richiesta anche prove fotografiche o certificati comprovanti che l'unità utilizzata è dotata di sistemi di traino omologati. In questo caso l'unità risulta abilitata per solo allenamento. Le unità per velocità vengono iscritte col numero di gara internazionale ed in base a documentazione rilasciata da un verificatore che risponda alle caratteristiche prescritte dai regolamenti internazionali. Le unità abilitate possono essere anche di proprietà di privati che le danno, a scadenza annuale, in comodato d'uso alla Associazione di cui fanno parte: questa verbalizza l'accettazione del comodato ed i relativi oneri e lo segnala al Registro per il rilascio del certificato. In diversi bacini pubblici la certificazione Federale agevola la possibilità di praticare lo sport anzi in alcuni laghi ove esistono limitazioni alla navigazione a motore le unità certificate, in base a disposizioni Regionali o Provinciali ne sono esenti.
  10. Autorizzazioni gare e concessioni acque .
    Per praticare lo sci nautico in acque pubbliche, volendo installare un campo gara, necessita ottenere apposita autorizzazione. E' in corso una variazione delle normative di concessione delle aree rivierasche ed acquatiche demaniali che saranno ora disciplinate dalla Regione e dalle Provincie in base a legge regionale in accordo con le direttive nazionali e con parere positivo dei comuni che insistono sulle specchio d'acqua interessato. Le arre acquatiche possono essere richieste in concessione in base alla norme vigenti la documentazione da presentare. Possono essere richieste con esclusivo uso - navigazione sempre interdetta per ogni e qualsiasi altra unità che non sia una delle Forze dell'Ordine e di pronto intervento - o con navigazione possibile a terzi al di fuori degli orari d'uso in concessione. Debbono comunque essere al di fuori di tutte le rotte di servizio pubblico e dalle aree di balneazione. Non dimentichiamo che lo sci nautico è permesso, per legge, solo nelle ore diurne, con tempo favorevole e con acque calme. Le leggi Regionali e Provinciali regolamentano gli orari di pratica dello sci nautico - orari che non si discostano da quelli della legge nazionale - e con obblighi di segnalazione delle aree concesse in esclusiva quando può esservi navigazione notturna anche e soprattutto per pesca professionale. Per quanto concerne le competizioni necessita fare richiesta alla Autorità competente almeno 6o giorni prima della data prevista chiedendo l'interdetta navigazione per l'area interessata d informando le Autorità di polizia locali. Ma la FISN e le Associazioni già ben conoscono queste procedure.
  11. Legislazione vigente nella Confederazione Helvetica.
    A completamento delle documentazione allegata, viene inserita - allegato gruppo 3 - copia, per sola conoscenza, delle norme vigenti per la pratica dello sci nautico nella vicina Confederazione Helvetica Questo perchè le acque di alcuni nostri laghi sono in comune.
    Per quanto riguarda la navigazione di unità immatricolate nella Confederazione nella acque italiane rammentiamo che pur non facendo parte la stessa della CE esiste un accordo che lo consente. Inoltre le unità elvetiche possono anche sostare temporaneamente nelle acque italiane. Non possono essere invece condotte se non da cittadini elvetici : ne è interdetta la conduzione ai cittadini italiani. Rammentiamo che le unità della Confederazione sono immatricolate.

Abbiamo esposto quanto si ritiene essenziale per un aggiornamento dei regolamenti Federali sia attinenti le competizioni che le scuole, ritenendo che il compito delle FISN e per essa dai suoi Organi Periferici che sono più a contatto con la Regione e le Provincie, sia quello di aiutare le Associazioni nello sviluppare e acquisire possibilità di praticare questo sport. Ora necessita esaminare il tutto anche sotto un profilo legale e vedere cosa fare e come procedere.


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