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ART. 3
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)
Commento L’articolo 3 riconduce l’iscrizione delle navi citate nel comma 1 al Registro internazionale di cui all’articolo 1 del DL 30/12/1997 n. 457, convertito con modificazioni della legge 27/2/1998 n. 30.
Il comma 1. definisce la navi oggetto di tale iscrizione (navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)
Il comma 2. limita il numero di passeggeri a 12 (escluso l’equipaggio). Obbliga, ai fini dell’abilitazione, al rilascio di un Certificato di Classe da parte di uno degli organismi oggi riconosciuti in Italia (ABS, BV e RINA). Obbliga al rispetto di un emanando regolamento di sicurezza (entro 180 giorni) che detti i requisiti tecnici (costruttivi) e di conduzione (titoli e qualifiche comandante ed equipaggio)
Il comma 3. Contempla l’istituzione di un Regolamento di sicurezza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che detti le norme di progettazione e costruzione, ma anche di conduzione (titoli ed abilitazioni professionali)
Il comma 4 Contempla che il personale imbarcato consista di tre persone di nazionalità italiana o CE.
Il comma 5. Precisa la non applicabilità delle limitazione del cabotaggio di cui all’articolo 1 comma 5 del DL 30/12/1997 n. 457 (Nota bene: la riconduzione al cosiddetto Registro Bis di tali yachts introduce, a fronte di un sensibile incremento delle norme di sicurezza e dei titoli di conduzione, una serie di benefici fiscali e contributivi che si allineano a quanto previsto dagli altri Paesi Europei. Seppur a titolo non esaustivo, questi i principali elementi: non imponibilità IVA delle operazioni relative a cessione delle unità e dei suoi componenti e dotazioni, forniture e rifornimento di bordo, prestazioni di servizi in genere, compreso manutenzione e riparazione riduzione della base imponibile IRPEF ed IRPEG, pari all’80% del reddito, per le imprese armatrici credito d’imposta pari all’IRPEF dovuta sulle retribuzioni al personale di bordo esonero dai contributi previdenziali per il personale di bordo)
Il comma 1. prevede che i limiti geografici delle aree marine protette, nei quali sia vietata la navigazione, sono definiti ed indicati con mezzi internazionalmente riconosciuti (AISM-IALA)
I comma 2. e 3. vanno a modificare la legge quadro contemplando la depenalizzazione e la riduzione dell’ammenda per coloro che non osservino i requisiti della legge quadro stessa o dei regolamenti degli enti gestori, limitatamente alle navigazione, qualora l’area marina protetta non risulti segnalata come previsto.
Nota Bene: tali semplificazioni non si applicano quando la persona al comando/conduzione sia a conoscenza dei vincoli dell’area. (Nota bene: nelle circostanze sopra descritte, il reato di navigazione all’interno delle aree protette viene punito con ammenda, non esiste reato penale, né confisca del mezzo)
Scaricabile con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400
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