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Art. 2
(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)
Commento L’articolo 2 va a modificare la normativa precedente (DL 21/10/1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23/12/1996 n. 647) in materia di noleggio e locazione:
Il comma 1. fornisce una nuova definizione del noleggio di unità da diporto (nel noleggio non è più obbligo da parte di una delle parti ...compiere…una determinata navigazione..», ma è ammesso che una delle parti metta »..a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto..») (Nota Bene: il precedente comma 8 lettera b) del DL sopra citato limitava ad avere a bordo «..non più di dodici passeggeri..». La nuova lettera b) elimina tale obbligo)
Il comma 2. istituisce la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
Il comma 3. contempla l’emanazione, entro 120 giorni, di un apposito decreto che di fatto regolerà il noleggio sotto il profilo della sicurezza. I requisiti dettati risulteranno relativi a: ? modalità della qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita a noleggio ? disciplina in materia di sicurezza e determinazione del numero minimo dei componenti l’equipaggio ? titoli e qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo ? modalità del titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio (attuazione dell’art. 10 del DL 21/10/96)
Per quanto attiene alla «disciplina in materia di sicurezza», va evidenziato che la Direttiva 94/25/CE già detta le norme tecniche di costruzione e progettazione per tutte le unità da diporto, comprese quelle adibite al noleggio, di lunghezza fino ai 24 metri. Pertanto la succitata delega in materia di sicurezza delle unità da diporto adibite al noleggio aventi lunghezza fino ai 24 metri, si potrà esprimere negli ambiti delle specie di navigazione, dotazioni di sicurezza, esercizio dei contratti di noleggio, tipologia e periodicità delle visite di sicurezza, ma non dei requisiti di progettazione, costruzione e delle relative procedure di valutazione della conformità. Quanto sopra tuttavia non vale per le navi da diporto adibite al noleggio, per le quali, in assenza di una norma europea, vige il regolamento di sicurezza italiano.
Il comma 5. rimanda al contratto collettivo di arruolamento e nazionale di lavoro il trattamento (economico, normativo, previdenziale e assicurativo) dei marittimi italiani e comunitari imbarcati.
Il comma 6 , nel caso di arruolamento di personale extra-ce, rimanda il rapporto di lavoro alle disposizioni vigenti in Italia o nello Stato di appartenenza del marittimo non ce, a scelta delle parti (comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti).
Scaricabile "Art.2 (Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)" della Legge 172 dell'8 Luglio 2003
Scaricabile Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400
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