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NORME NAUTICA > Normativa Italiana > Locazione e Noleggio > LEGGE 23/12/1996, N.50
LOCAZIONE E NOLEGGIO LEGGE 23/12/1996, N.50

  • Locazione: contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo a far godere all'altra, per un certo periodo di tempo l'unità da diporto
  • Noleggio: contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo patuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio.
  • Unità da diporto nolleggiabili o locabili:
    • natanti
    • imbarcazioni
    • navi da diporto*
  • Obbblighi noleggiante/locatore:
    • consegna unità:
      1. in perfetta efficenza
      2. completa di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie
      3. coperta da assicurazione di cui alla L. 990/64
    • annotazione nei registr di iscrizione delle unità da diporto, dell'uso per finalità di locazione e noleggio
    • indicazione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, esercenti l'attività di locazione e noleggio
    • indicazione degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, delle suddette persone fisiche e giuridiche.
    N.B. Uno o più Decreti del Ministero dei Trasporti, verranno emanati per:
  • disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate per il noleggio
  • l'attuazione della presente normativa

    * Nel caso di noleggio o locazione professionale di navi, si applica la L. 478/1968, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nel registro dei mediatori marittimi per l'esercente l'attività.
  • Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, occorrono i seguenti requisiti:
    1. Nelle acque marittime
      • avere compiuto 21 anni di età
      • essere in possesso di una abilitazione al comando delle unità da diporto, senza alcun limite dalla costa, in corso di validità e conseguito da almeno 3 anni;
      • essere in possesso del certificato limitato RTF;
      • essere iscritto alla terza categoria della gente di mare;
      • non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, comma 1°, n° 4, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
    2. Nelle acque interne
      • avere compiuto 21 anni di età:
      • essere in possesso di una abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto, entro 6 miglia di distanza dalla costa, in corso di validità e conseguita da almeno 3 anni:
      • essere iscritto alla terza categoria del personale navigante;
      • non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, comma 1°, n° 4, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
N.B. coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui agli art. 123 e 134 codice della navigazione, possono condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione previsti per ciascun titolo.





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