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NORME NAUTICA > Normativa Italiana > Regolamento di Sicurezza > D.M. 3 dicembre 1981
D.M. 3 DICEMBRE 1981 (SALVAGENTE A FERRO DI CAVALLO)
Pubblichiamo il D.M. 3 dicembre 1981, benchè abrogato dal successivo D.M.385. Questo perchè la Guardia Costiera rimanda spesso alle definizioni di salvagente a ferro di cavallo, come viene riportato su tale decreto, essendone ancora consentito l'utilizzo del tipo (per norma transitoria) fino al deterioramento dei salvagenti stessi

213. MARINA MERCANTILE
F) Navi minori, galleggianti e navigazione da diporto

D.M. 3-12-1981

Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39.
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D.M. 3 dicembre 1981
Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.M. 20 aprile 1978; il presente provvedimento, peraltro, è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385.
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213. MARINA MERCANTILE
F) Navi minori, galleggianti e navigazione da diporto

D.M. 20-4-1978
Caratteristiche dei salvagente anulari per unità da diporto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1978, n. 133.
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D.M. 20 aprile 1978
Caratteristiche dei salvagente anulari per unità da diporto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1978, n. 133.

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Il D.M. 3 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39), peraltro abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385, aveva così disposto:

«Art. 1. I salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, sono considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e requisiti stabiliti con il summenzionato D.M. 20 aprile 1978, abbiano le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale, in materiale resistente alla corrosione, di agevole manovrabilità da parte dell'indossatore e di sicura chiusura».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 7 ottobre 1977);
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti dei salvagenti anulari, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;
Decreta:

1. [I salvagenti anulari, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Il D.M. 3 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39), peraltro abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385, aveva così disposto:
«Art. 1. I salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, sono considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e requisiti stabiliti con il summenzionato D.M. 20 aprile 1978, abbiano le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale, in materiale resistente alla corrosione, di agevole manovrabilità da parte dell'indossatore e di sicura chiusura».

2. [Il dispositivo di galleggiabilità deve essere costituito da materiale plastico espanso a cellule chiuse, protetto da fasciatura di tela o altro materiale idoneo, ovvero da un involucro in plastica rinforzata con fibra di vetro debitamente compartimentata. Il materiale plastico deve essere di tipo rigido, deve resistere agli idrocarburi, all'acqua di mare, alle alte e basse temperature, e deve essere capace di mantenere sostanzialmente invariato il proprio volume]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Il D.M. 3 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39), peraltro abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385, aveva così disposto:
«Art. 1. I salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, sono considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e requisiti stabiliti con il summenzionato D.M. 20 aprile 1978, abbiano le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale, in materiale resistente alla corrosione, di agevole manovrabilità da parte dell'indossatore e di sicura chiusura».

3. [Il salvagente deve poter galleggiare almeno 24 ore consecutive in acqua dolce caricato con 14,5 kg di ferro immerso, e deve essere dotato di un cavetto a festoni in cavo di fibra, di diametro non inferiore a 10 mm, saldamente fissato tutt'intorno all'esterno].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Il D.M. 3 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39), peraltro abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385, aveva così disposto:
«Art. 1. I salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, sono considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e requisiti stabiliti con il summenzionato D.M. 20 aprile 1978, abbiano le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale, in materiale resistente alla corrosione, di agevole manovrabilità da parte dell'indossatore e di sicura chiusura».

4. [Il salvagente deve avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un'altezza non inferiore a 6 m, senza che se ne comprometta l'efficienza].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Il D.M. 3 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39), peraltro abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385, aveva così disposto:
«Art. 1. I salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, sono considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e requisiti stabiliti con il summenzionato D.M. 20 aprile 1978, abbiano le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale, in materiale resistente alla corrosione, di agevole manovrabilità da parte dell'indossatore e di sicura chiusura».

5. [Il presente decreto entrerà in vigore il 1 giugno 1978 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Il D.M. 3 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 39), peraltro abrogato dall'art. 7, D.M. 29 settembre 1999, n. 385, aveva così disposto:
«Art. 1. I salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, sono considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e requisiti stabiliti con il summenzionato D.M. 20 aprile 1978, abbiano le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale, in materiale resistente alla corrosione, di agevole manovrabilità da parte dell'indossatore e di sicura chiusura».



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