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NORME NAUTICA > Normativa Italiana > Regolamento di Sicurezza > Circolare 4 agosto 1997 N. 0044166
CIRCOLARE 4 AGOSTO 1997 N. 0044166 (LICENZE RTF) >

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale per le concessioni e Autorizzazioni - divisione IIª
Circolare 4 agosto 1997 n. 0044166
Oggetto: Art. 18 Decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 436 e successive modifiche. Licenze di esercizio RTF alle unità da diporto.

Come è noto il D.L.vo 8 agosto 1996 n. 436 concernente l'"attuazione della Direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto" con il proprio art. 18 ha riformulato il testo dell'art. 49 della legge 11.2.1971 n. 50 e successive modificazioni, in materia di apparati ricetrasmittenti di bordo utilizzati ai fini della sicurezza della navigazione e ha, in particolare, stabilito al 4° comma che "gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto non vengono utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una Società concessionaria e di corrispondere il relativo canone".
Successivamente, sulla G.U. n. 155 del 5.7.97 è stato pubblicato il D.L.vo 11.6.1997 n. 205 che all'art. 4 ha integrato il suddetto art. 18 del D.L.vo 436/96 con delle disposizioni volte a stabilire, tra l'altro, l'esclusione dall'obbligo del collaudo dei soli apparati di tipo portatile (cosiddetti palmari).

Pertanto per il rilascio della licenza di esercizio RTF gli apparati installati in modo stabile a bordo (cioè di tipo fisso) devono essere preventivamente sottoposti a collaudo con le procedure attualmente in vigore. Ciò ferme restando le disposizioni impartite al riguardo nella circolare della scrivente prot. DGCA/2/0026523 del 30.4.97 per le licenze di esercizio degli apparati radioelettrici installati a bordo di imbarcazioni da diporto, i cui proprietari hanno disdetto il contratto di gestione con le società concessionarie, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 436/96.

Inoltre si specifica che per le stazioni radio a bordo di unità da diporto impiegate ai soli fini di sicurezza della navigazione, per le quali occorre rilasciare "ex novo" la licenza di esercizio RTF, in attesa dei tempi necessari al rilascio della licenza definitiva da parte di codesti Ispettorati Territoriali, le Autorità Marittime locali potranno rilasciare, all'occorrenza, le licenze di esercizio RTF provvisorie, conformi all'allegato modello, come, del resto, già avviene per le stazioni radioelettriche che effettuano traffico di corrispondenza pubblica in gestione alle Società concessionarie; ciò in analogia con le procedure previste dal D.P.R. 13.4.1972 n. 488 relativo al rilascio delle licenze di esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca inferiori a 300 T.s.l. in gestione diretta agli armatori, che prevedono il rilascio di licenza provvisoria.

Si richiama l'attenzione infine, sull'art. 365 del codice P.T. che prevede l'effettuazione dei collaudi delle stazioni radioelettriche di bordo a cura dei funzionari del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nell'ambito dei propri poteri di sorveglianza tecnica sulle stazioni medesime e quindi sono da ritenersi assoggettate all'obbligo del collaudo da parte di codesti Ispettorati Territoriali anche tutte le stazioni di tipo fisso, che effettuano traffico di corrispondenza pubblica a bordo di unità da diporto affidate in gestione alle società concessionarie.

Il Direttore Generale
(Dr. A. Tata)



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