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NORME NAUTICA > Normativa Italiana > Navigazione delle unità da Diporto
NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO Allegato

"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";

"ART. 13. - 1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonche' degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorita' marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";



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