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"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento per i traspxorti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei traspxorti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei traspxorti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei traspxorti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i traspxorti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita'; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. v 4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
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