HOME - MAPPA - LINK - CONTATTI          
--------------------------------
> UCINA
--------------------------------
> ELENCO SOCI
--------------------------------
> PUBBLICAZIONI
--------------------------------
> NORME NAUTICA
- Normativa italiana
- Normativa internazionale
- Norme sci nautico
- Guide normative
--------------------------------
> UCINA PRESS
--------------------------------
> UCINA NEL MONDO
--------------------------------
> ACCORDI E CONVENZIONI PER I SOCI
--------------------------------
> NEWS
--------------------------------
> EVENTI
--------------------------------
> PICCOLA NAUTICA
--------------------------------
> TURISMO NAUTICO
--------------------------------


-Credits-

Copyright © 2006
Ucina ALL RIGHT RESERVED.
Please refer to legal for terms of use.
P. Iva: 03459550103
NORME NAUTICA > Normativa Italiana > Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti PROT. 40453 DEL 21/06/2004 > Vigilanza tecnica nel settore della nautica da diporto. Rimotorizzazione unità da diporto.
CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROT. 40453 DEL 21/06/2004 - Vigilanza tecnica nel settore della nautica da diporto. Rimotorizzazione unità da diporto. Allegato

Circolare Prot. 40453 del 21/06/2004
emessa da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Vigilanza tecnica nel settore della nautica da diporto. Rimotorizzazione unità da diporto.

Si fa riferimento alla nota circolare n.40115 del 23 febbraio 2004 di questa Direzione.
In relazione al contenuto della suddetta nota, tenuto conto di alcune osservazioni pervenute dall’UCINA, sentito il ministero delle Attività Produttive, si comunicano i seguenti chiarimenti in merito alla rimotorizzazione unità da diporto immesse in commercio prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 436/96 (16 giugno 1998).
La nota succitata prevede al punto 3 che "…qualora vengano introdotte variazioni che comportano cambiamenti dei parametri tecnici principali (…potenza propulsiva…), occorre seguire l’intera procedura richiesta per il rilascio della marcatura CE, emettendo la relativa certificazione a conclusione dell’attività istruttoria del caso.
Per le imbarcazioni omologate, vanno osservati i limiti riportati nel "Certificato di Omologazione".
Si chiarisce in merito che, laddove si superi la potenza massima installabile indicata nel Certificato di Omologazione (o, per le unità non omologate, quella riportata nei documenti di bordo), in sede di visita occasionale ai fini del rinnovo del Certificato di Sicurezza e della Licenza di Navigazione, è previsto un accertamento da parte dell’Organismo Notificato/Autorizzato limitato alle parti dell’imbarcazione interessate dalla rimotorizzazione ed eseguito in base alle prescrizioni della Direttiva 94/25/CE e successive disposizioni in materia, escludendo il complesso delle verifiche richieste per l’applicazione della Direttiva all’intera unità.
L’Organismo emetterà al riguardo l’Attestazione di Idoneità indicata al punto 2) della nota circolare in riferimento, precisando le normative tecniche vigenti applicate nell’espletamento dell’accertamento e dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’idoneità complessiva dell’unità nella sua nuova configurazione.
Pertanto, per le ipotesi di rimotorizzazione delle unità senza marcatura CE, ove siano superati i limiti di potenza massima installabile previsti fal Certificato di Omologazione dell’unità interessata oppure, per le unità non omologate, il valore di potenza del motore già installata bordo, gli Uffici periferici di questo Ministero faranno riferimento alla nuova Attestazione di Idoneità.


Il Direttore Generale
Dott. Cosimo CALIENDO

 



-- Torna indietro --